Iscrizione al SSR colf e badanti in attesa di regolarizzazione ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102.

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Il 23 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno ha trasmesso una Circolare che chiarisce, in linea con quanto già disposto in alcune Regioni, che gli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle more della definizione della procedura.
Ciò è un atto dovuto, coerentemente con quanto disposto con le sanatorie negli anni precedenti ed a quanto scritto nella Circolare del Ministero della Salute VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007 (iscrizione obbligatoria nelle more rilascio primo permesso di soggiorno per attività lavorativa). La Circolare del Ministero dell’Interno è meno chiara quando afferma che, essendo lo straniero in questione privo di codice fiscale, questi viene assistito come straniero temporaneamente presente (STP), benchè non in posizione irregolare rispetto al soggiorno, e che il codice STP deve essere ritirato alla data del perfezionamento di iscrizione dello straniero stesso.
E’ evidente l’ispirazione ministeriale alla Circolare della Provincia autonoma di Trento (che risente della propria organizzazione di assistenza agli STP, non sovrapponibile a quella delle altre Regioni italiane), come chiara è la volontà di includere ad un livello più strutturato di assistenza i regolarizzandi attraverso l’iscrizione al SSR: la presentazione della domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009, afferma la Circolare, rende i richiedenti “assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui articolo 34 del Testo unico” - iscrizione obbligatoria al SSR.

La nostra interpretazione, tenendo conto dei precedenti e da quanto disposto da altre Regioni è:
• i regolarizzandi devono essere iscritti al SSR seppur in forma temporanea (cioè fin quando si perfeziona la pratica con il rilascio un permesso di soggiorno);
• l’iscrizione avviene secondo la normale procedura utilizzando il codice fiscale dell’assistito se ne è in possesso (perchè ne era precedentemente in possesso o è stato rilasciato dall’Ufficio dell’Entrate a fronte della domanda di regolarizzazione – c’è difformità delle procedure locali), con la scelta del medico di medicina generale e, in caso di minori, del pediatra di libera scelta (al posto del permesso di soggiorno vale la domanda di regolarizzazione);
• l’iscrizione può avvenire, in assenza di codice fiscale dell’utente, o attraverso un codice fiscale fittizio rilasciato ad hoc dalle aziende sanitarie (come specifica la Circolare della Regione Piemonte) o attraverso il codice STP come indica la Circolare del Ministero dell’Interno.

La differenzazione tra STP rilasciato a immigrati irregolari e clandestini (che di norma non dà diritto all’iscrizione al SSR ma è un codice identificativo di prestazioni urgenti ed essenziali secondo piani organizzativi locali) e quello eventualmente rilasciato ai regolarizzandi, consiste proprio nell’iscrizione al SSR e ciò è indirettamente confermato da quanto specificato nella Circolare ministeriale e cioè che la presa in carico dell’assistito è retroattiva e che gli oneri “non potranno essere rendicontati al Ministero dell’Interno” (quindi sono a carico del SSR).

Riteniamo comunque che, nella fase di chiarimento locale delle procedure amministrative, non è possibile rifiutare le prestazioni sanitarie, almeno come STP.

L’auspicio, a fronte di tale approccio confuso, è quello che il “ritrovato” Ministero della Salute e/o le singole Regioni si esprimano prontamente in modo chiaro e definitivo.
(SG)

  • Circolare Ministero Interno del 23 dicembre 2009
  • Circolare della Regione Veneto del 12 ottobre 2009
  • Circolare P.A. Trentino del 16 ottobre 2009 
  • Circolare della Regione Piemonte del 18 novembre 2009
  • Circolare della Regione Emilia Romagna del 1 dicembre 2009
  • Circolare della Regione Lombardia del 28 gennaio 2010
  • Circolare della Regione Lazio del 12 febbraio 2010

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