Categorie: News Le Norme

 

Il superamento, ai fini dell’esenzione dal ticket, della distinzione tra disoccupati ed inoccupati, voluto dal D.lgs. n. 150/2015 e ribadito della Circolare del Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, lo ha applicato per la prima volta la Regione Piemonte, riferendosi ai richiedenti protezione internazionale, con una specifica circolare nel 2016 seppur con una soluzione "personalizzata". Persistendo una differente prassi applicativa in Italia, anche supportata da indicazioni ministeriali non chiare ed aggiornate, con una lettera a firma di ASGI, SIMM e dei più importanti gruppi e associazioni che si occupano di assistenza sanitaria agli immigrati, si è chiesto al Ministero di rendere uniforme l’assistenza facendo applicare quanto previsto dalla legge. La risposta ancora non è arrivata ma nel frattempo si sono avviati ricorsi come quello oggetto dell’importante sentenza da parte del Tribunale civile di Roma sezione lavoro. La vicenda si inserisce nel rifiuto di una ASL romana di riconoscere l’esenzione E02 alla ricorrente, la quale titolare dello status di rifugiato non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa e per questo, secondo il diniego della ASL, ricadeva nella categoria degli inoccupati ai quali, a differenza dei disoccupati, non spettava alcuna esenzione. Il Tribunale civile di Roma ha, al contrario, accolto il ragionamento della ricorrente basato sul superamento della distinzione tra disoccupati ed inoccupati.
Infatti l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che “... le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”. Il giudice ha quindi specificato che "Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione. D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione." Ci auguriamo che tale sentenza possa aprire una strada nella garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie di quanti, in una precarietà economica, si sono visti negare l’esenzione dal ticket.

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Categoria: News

 

I termini per partecipare alla Consultazione pubblica sono scaduti.

La linea guida “I CONTROLLI ALLA FRONTIERA. LA FRONTIERA DEI CONTROLLI. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela sanitaria per i migranti ospiti presso i centri di accoglienza”, prodotta da INMP, ISS e S.I.M.M., è disponibile in versione bozza per la consultazione pubblica. Il documento, scaricabile a seguito della compilazione di una breve form di registrazione, rimarrà disponibile fino al 16 giugno 2017. Tutti i soggetti interessati potranno contribuire attraverso osservazioni, commenti e proposte di modifica, secondo la procedura di seguito descritta.

Istruzioni per partecipare alla revisione aperta

1. Cliccare su “Scarica la Linea Guida” (http://elearning.inmp.it/fad/form/consultazione_LG1/ ) e compilare il form per il download del documento: si riceveranno sulla casella di posta indicata le credenziali di accesso alla piattaforma INMP.

Modalità per inviare il proprio contributo:

2. Accedere alla piattaforma INMP all’indirizzo http://elearning.inmp.it/fad utilizzando le credenziali precedentemente ricevute (si consiglia di utilizzare preferibilmente i browser Chrome o Mozilla Firefox per usufruire di tutte le funzionalità dell’applicazione).

3. Nell’area dedicata alla Linea Guida, cliccare su “Scheda per la revisione aperta della Linea Guida”: si visualizzerà l’ambiente per la raccolta delle osservazioni.

4. Cliccare sul pannello “Inserisci” e compilare la scheda.

Verranno prese in considerazione solo le osservazioni inviate attraverso la piattaforma INMP; non saranno accettate osservazioni inviate direttamente via email.

La fase di consultazione pubblica avrà una durata di 3 settimane dalla data di pubblicazione del documento e terminerà, quindi, il 16 giungo 2017. Le osservazioni che arriveranno dopo questa data non saranno prese in considerazione.

Verranno prese in considerazione solo le osservazioni che contengono un chiaro riferimento alla Linea Guida, con l’indicazione della pagina e delle righe del documento, e i riferimenti bibliografici a supporto delle osservazioni stesse.

NOTA BENE: Il panel e gli autori della Linea Guida valuteranno le osservazioni e le proposte di modifica pervenute e decideranno in autonomia la loro eventuale adozione nella versione finale della Linea Guida. Inoltre, gli autori si riservano il diritto di modificare i contributi ricevuti e ritenuti adeguati, sintetizzandoli e rendendoli omogenei al testo del documento.

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Categoria: News

Nel triennio 2014-2016 sono stati oltre 55.000 i minori stranieri non accompagnati (MSNA) sbarcati sulle coste Italiane. Al 31 dicembre 2016 erano oltre 17.300 quelli presenti nelle specifiche strutture di accoglienza: 6,7% femmine e quasi 10.000 i diciassettenni ma anche 46 bambini sotto i 6 anni!

Da tempo si chiedeva una legge organica al fine di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri. La Legge 7 aprile 2017, n. 47 (in G.U. 21 aprile 2017, n. 93) “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” completa un percorso che l’Italia da tempo ha avviato.

Si tratta del primo provvedimento organico in Europa dedicato all’accoglienza e alla protezione dei tanti bambini e adolescenti che giungono da soli nel nostro territorio, scappando da realtà (guerra, persecuzione, povertà ecc.) in cui è loro negato il “diritto inerente alla vita” e al futuro (art. 6 Convenzione di New York).

In particolare, questa nuova legge risponde alle criticità del sistema italiano di accoglienza che sono emerse nel corso degli ultimi anni, ridefinendo alcuni importanti punti come:

  • Divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA.
  • Ampliamento del divieto di espulsione. Il provvedimento di espulsione può essere adottato solo a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi” per il minore.
  • Accoglienza, da garantire il più precocemente possibile in specifiche strutture con l’estensione dell'accesso ai servizi dello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) a tutti i MSNA.
  • Tutela legale. E’ prevista l’istituzione di elenchi di tutori volontari su tutto il territorio nazionale e la promozione dell’affido familiare.
  • Procedura unica d’identificazione del minore. Sono introdotte maggiori garanzie procedurali, tra cui la presenza di mediatori culturali e l’armonizzazione delle pratiche di accertamento dell’età nell’ambito di un approccio olistico multidisciplinare per evitare esami medici invasivi, quanto inutili.
  • Sistema informativo nazionale dei MSNA che comprende la raccolta delle cartelle sociali contenenti tutti gli elementi utili alla determinazione del successivo percorso del minore, anche per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e giudiziari, nel suo superiore interesse.

Questa legge, pur presentando ulteriori margini di miglioramento, rappresentata un importante passo avanti nel percorso di tutela dei diritti dei MSNA in Italia, in un’ottica d’inclusione ed equità.

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