
6 febbraio 2010. La SIMM pubblica il Documento di Consenso per il contrasto della Tubercolosi. Nel giugno del 2008, si è svolta a Roma una Conferenza di Consenso per identificare delle Politiche efficaci a contrastare la tubercolosi negli immigrati da paesi ad elevata endemia tubercolare. Atto finale di un complesso ed articolato lavoro di ricerca, studio e confronto tra esperti, al termine del quale sono state formulate delle raccomandazioni specifiche basate sulla revisione della letteratura medica e sul parere concorde di una giuria multidisciplinare e multiprofessionale con esponenti di provata competenza nazionale ed internazionale (rapprensentanti anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'European CDC) e delle maggiori società scientifiche italiane. Tale raccomandazioni si inseriscono nell’ambito del mandato che il Ministero della Salute ha affidato all’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di revisione delle linee guida nazionali esistenti sulla tubercolosi. La parte specifica sull’immigrazione è stata coordinata dalla ASSR della Regione Emilia Romagna ed ha visto protagonisti già nel lavoro preparatorio anche esperti della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ha avuto la Presidenza della Gruppo di lavoro e della Giuria. Poichè le autorità competenti, nonostante le ripetute sollecitazioni del mondo scientifico ed operativo, non hanno (quasi a distanza di 2 anni !!!) ancora provveduto alla diffusione di queste preziose raccomandazioni, il Consiglio di Presidenza della SIMM ha deciso di pubblicarle (l’evento finale di consenso è stato un evento pubblico) per offrire uno strumento efficace e scientificamente validato per affrontare una problematica che spesso è connotata di stigma e disinformazione. (SG)
Schema delle raccomandazioni finali "Immigrazione e Tubercolosi"
Strategie per migliorare l'accesso ai servizi
Strategie per migliorare l'adesione al trattamento antitubercolare
Programmi di ricerca attiva dei casi di infezione e malattia
Ruolo della vaccinazione nei bambini della popolazione immigrata
30 gennaio 2010. Gli immigrati irregolari con figli minori possono rimanere "con un permesso di soggiorno temporaneo" nel nostro Paese. Lo sottolinea la Cassazione secondo la quale "non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto". In questo modo, la prima sezione civile (sentenza 823) ha accordato un permesso temporaneo di due anni ad un padre irregolarmente presente N.C. che chiedeva di rimanere a Milano per rimanere vicino ai due figli piccoli. A nergargli la possibilita' di restare nel nostro Paese era stata la Corte d'Appello di Milano nel maggio 2008. Contro l'espulsione la difesa dell'immigrato ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour, accogliendo il ricorso, ha accordato al padre in condizione di irregolarità giuridica la possibilita' di rimanere "per due anni" sostenendo che "non si puo' ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia". Del resto, annota ancora la suprema Corte articolo 31 del decreto legislativo 286 del '98 alla mano, viene riconosciuto "allo straniero adulto la possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro". Una disposizione favorevole all'immigrato irregolare che in quanto tale non avrebbe piu' i requisiti per rimanere nel nostro Paese che deve essere inquadrata dicono gli 'ermellini', in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con i genitori". (Roma, 20 gen. 2010: Dav/Zn/Adnkronos)
23 gennaio 2010. Quote di bambini stranieri a scuola e crescita psicologica dei figli di immigrati. Recentemente alcune dichiarazioni del Ministro Gelmini a proposito della “gestione” scolastica dei bambini figli di immigrati hanno suscitato reazioni, e molti nostri soci hanno chiesto alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) di prendere una posizione. Richiesta quanto mai opportuna, dato che si tratta di misure che hanno un indubbio impatto sulla salute psichica di queste generazioni di nuovi italiani. Il Consiglio di Presidenza della SIMM ha chiesto al socio Marco Mazzetti di analizzare l’impatto di questa proposta alla luce del bisogno di una sana crescita psicologica del bambino straniero. Il suo contributo è la posizione della SIMM.
1 dicembre 2009. Circolare del Ministero dell’Interno sul “Divieto di segnalazione”. E’ stata diramata oggi una Circolare datata 27 novembre 2009 (n. 12) in cui il Prefetto Morcone recepisce la richiesta di chiarimento avanzata da SIMM insieme a MSF, OISG, ASGI nell’incontro del 15 ottobre presso il Ministero dell’Interno. Si ribadisce la permanenza del divieto di segnalazione verso gli stranieri irregolari che si rechino presso le strutture sanitarie. Il pacchetto sicurezza infatti, nonostante l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare ha mantenuto in vigore il dispositivo previsto dall’art. 35 del TU in cui si vieta espressamente la segnalazione dei cosiddetti irregolari. Questa circolare mette fine a quei dubbi interpretativi che avevano già spinto 14 Regioni ed una Provincia Autonoma ad emanare note di chiarimento sul tema.
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6 febbraio 2010.“Giusto curare anche gli irregolari”: sondaggio del Censis. Più dell’80% degli italiani ritiene che anche gli immigrati irregolari devono avere accesso ai servizi sanitari pubblici: è quanto emerge da una indagine realizzata dal Censis. E’ d’accordo l’86,1% dei residenti al Sud, il 78,7% al Centro, il 78,4% al Nord-Est e il 75,7% al Nord-Ovest. Dello stesso parere oltre l’85% degli italiani laureati, l’83,1% dei 30-44enni e più dell’85% dei residenti nelle città con 30 mila-100 mila abitanti. Il giudizio non cambia tra gli italiani più bisognosi di cure: l’83,9% di chi dichiara di avere una salute pessima auspica un’offerta sanitaria pubblica estesa anche per gli irregolari. Il 65,2% degli intervistati ritiene che la tutela della salute sia “un diritto inviolabile”, quindi “curare tutti è un atto di solidarietà irrinunciabile”. Risalendo la penisola diminuisce la quota di intervistati che parlano della salute come diritto irrinunciabile per tutti, mentre aumentano quelli convinti che occorre assicurare la sanità anche agli irregolari perché “altrimenti ci sarebbe il serio rischio di epidemie incontrollate”. La pensa così poco più del 12% dei residenti al Sud, il 15,4% al Nord-Ovest, il 15,8% al Nord-Est e oltre il 19% al Centro. Contrario il 20% degli italiani intervistati: poco più del 24% dei residenti al Nord-Ovest, del 24,8% delle persone con basso titolo di studio, di oltre il 24% di chi vive nelle grandi città, con più di 250 mila abitanti. Solo per il 13% degli intervistati, clandestini e irregolari non hanno diritto alla sanità perché non pagano le tasse; per poco più del 5% perché fanno aumentare in modo insopportabile i costi della sanità. (fonte Redattore Sociale: www.redattoresociale.it)
30 gennaio 2010. Noi non segnaliamo. La vittoria degli anticorpi (della ragione e della democrazia). "L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano” (D. Lgs. 286/98, art. 35, comma 5). Intorno a queste poche righe (e alla loro proposta di abrogazione) si è consumata, lo scorso anno, un’autentica battaglia sui diritti individuali, sul ruolo sociale degli operatori della salute e sul senso del nostro sistema sanitario, di cui abbiamo dato periodica informazione e commento. Ora che l’eco dei giornali e delle televisioni si è spenta, qualcuno si chiederà: ma come è finita quella storia? Sul Blog Saluteinternazionale.info un articolo che riassume l’intera vicenda.
24 gennaio 2010. Precisazioni sulla Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM. Il 21 ottobre 2009, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali ha diramato una nota dal titolo “Certificato sostitutivo provvisorio emesso dalla Romania – TEAM emessa dal Belgio e valida solo per i ricoveri ospedalieri”. La Regione Lazio recependo la nota la trasmette il 22 dicembre 2009 specificando che le autorità rumene hanno esteso “la validità temporale del certificato sostitutivo provvisorio della TEAM. Tale certificato che può essere richiesto anche d’ufficio all’istituzione competente rumena nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, assicura la copertura delle prestazioni sanitarie effettuate in Italia dai cittadini rumeni anche in data anteriore al suo rilascio con una retroattività che non supera i tre anni”. Alcuni operatori di Aziende sanitarie del Lazio hanno interpretato questa nota come il termine della possibilità di rilascio del tesserino ENI (Europeo non iscritto). Interpretazione assolutamente fallace. La Romania, con la disposizione che ha spinto il Ministero a diramare la nota citata, ha voluto tamponare la situazione di tanti suoi concittadini all’estero (vale per tutto il territorio dell’Unione Europea) sprovvisti, per vari motivi, della TEAM, garantendone la retroattività proprio dall’ingresso della Romania in EU. Pertanto tutti coloro che possono avere tale tessera o il certificato sostitutivo è bene che lo chiedano e lo esibiscano: questo vale non solo per i rumeni immigrati di recente ma anche per tutti gli altri. Per coloro che non possono avere la TEAM o il certificato sostitutivo, per coloro che non sono residenti e si trovano in condizione di fragilità sociale, è possibile rilasciare l’ENI (per le Regioni che lo hanno previsto) che, come sappiamo, non è un codice anonimo in quanto a differenza dell’STP, la persona è tenuto a fornire i propri dati che potranno essere trasmessi, in rendicontazione separata, all’autorità rumene. (SG)
Riepilogando nel Lazio sono pertanto previsti per i cittadini Rumeni, e per gli altri cittadini europei:
Soggiorno per periodi fino a tre mesi
Il comunitario può accedere alle prestazioni sanitarie urgenti e comunque necessarie esibendo la TEAM o, per i rumeni, certificato sostitutivo richiesto anche d’ufficio e valevole retroattivamente fino a tre anni. Le prestazioni sono erogate gratuitamente con il solo pagamento del ticket ove previsto.
Soggiorno per periodi superiori a tre mesi (iscrizione all’anagrafe)
Lavoratore autonomo o subordinato: ha diritto all’iscrizione al SSR
Familiare di lavoratore: ha diritto all’iscrizione al SSR
Studente: assicurazione privata o iscrizione volontaria al SSR alle stesse condizioni degli stranieri
Religioso: assicurazione privata o iscrizione volontaria al SSR alle stesse condizioni degli stranieri
Persona con risorse sufficienti: assicurazione privata o iscrizione volontaria al SSR alle stesse condizioni degli stranieri
Si ricorda che il possesso della TEAM in corso di validita' e' equivalente alla disponibilita' di assicurazione sanitaria in tutti i casi (es.: studenti o lavoratori distaccati) in cui il cittadino dell'Unione europea non intenda trasferire la residenza in Italia. In tali casi, sussiste comunque l'obbligo di registrazione anagrafica quando il soggiorno duri piu' di tre mesi. L'iscrizione puo' essere effettuata, se necessario, anche per periodi di durata superiore a un anno, salvo l'obbligo di revisione annuale.
Soggiorno per periodi superiori a tre mesi privi di copertura sanitaria (non iscritti all’anagrafe)
Codice ENI (Europeo Non Iscritto – per le regioni che lo hanno previsto) dà diritto alle stesse prestazioni sanitarie dell’STP.
20 gennaio 2010. Pubblicato il 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (novembre 2009). Il 2° Rapporto Supplementare, pubblicato dal Gruppo CRC (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), di cui fa parte anche la SIMM, a otto anni esatti di distanza dal 1°, testimonia l'impegno e la costanza di parte della società civile e del terzo settore nel tenere alta l'attenzione sui diritti dell'infanzia nel nostro Paese, a fronte di cambi di legislatura, riorganizzazioni ministeriali, e prassi non uniformi sul territorio nazionale. È un Rapporto scritto a più mani, in cui sono confluite e si sono fuse posizioni, competenze, conoscenze, esperienze differenti. Il Rapporto ha l'obiettivo di rendere una fotografia della situazione italiana dal punto di vista delle associazioni, complementare rispetto a quella fornita nel Rapporto governativo italiano (pubblicato a gennaio 2009 e disponibile anche sul sito del Gruppo CRC), e di offrire uno spunto di riflessione a tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nel promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il 2° Rapporto Supplementare è disponibile sul sito del Gruppo CRC http://www.gruppocrc.net dove sono presenti tutte le pubblicazioni realizzate in questi anni dal Gruppo CRC.
7 gennaio 2010. Iscrizione al SSR colf e badanti in attesa di regolarizzazione ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102. Il 23 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno ha trasmesso una Circolare che chiarisce, in linea con quanto già disposto in alcune Regioni, che gli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle more della definizione della procedura.
Ciò è un atto dovuto, coerentemente con quanto disposto con le sanatorie negli anni precedenti ed a quanto scritto nella Circolare del Ministero della Salute VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007 (iscrizione obbligatoria nelle more rilascio primo permesso di soggiorno per attività lavorativa). La Circolare del Ministero dell’Interno è meno chiara quando afferma che, essendo lo straniero in questione privo di codice fiscale, questi viene assistito come straniero temporaneamente presente (STP), benchè non in posizione irregolare rispetto al soggiorno, e che il codice STP deve essere ritirato alla data del perfezionamento di iscrizione dello straniero stesso.
E’ evidente l’ispirazione ministeriale alla Circolare della Provincia autonoma di Trento (che risente della propria organizzazione di assistenza agli STP, non sovrapponibile a quella delle altre Regioni italiane), come chiara è la volontà di includere ad un livello più strutturato di assistenza i regolarizzandi attraverso l’iscrizione al SSR: la presentazione della domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009, afferma la Circolare, rende i richiedenti “assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui articolo 34 del Testo unico” - iscrizione obbligatoria al SSR.
La nostra interpretazione, tenendo conto dei precedenti e da quanto disposto da altre Regioni è:
• i regolarizzandi devono essere iscritti al SSR seppur in forma temporanea (cioè fin quando si perfeziona la pratica con il rilascio un permesso di soggiorno);
• l’iscrizione avviene secondo la normale procedura utilizzando il codice fiscale dell’assistito se ne è in possesso (perchè ne era precedentemente in possesso o è stato rilasciato dall’Ufficio dell’Entrate a fronte della domanda di regolarizzazione – c’è difformità delle procedure locali), con la scelta del medico di medicina generale e, in caso di minori, del pediatra di libera scelta (al posto del permesso di soggiorno vale la domanda di regolarizzazione);
• l’iscrizione può avvenire, in assenza di codice fiscale dell’utente, o attraverso un codice fiscale fittizio rilasciato ad hoc dalle aziende sanitarie (come specifica la Circolare della Regione Piemonte) o attraverso il codice STP come indica la Circolare del Ministero dell’Interno.
La differenzazione tra STP rilasciato a immigrati irregolari e clandestini (che di norma non dà diritto all’iscrizione al SSR ma è un codice identificativo di prestazioni urgenti ed essenziali secondo piani organizzativi locali) e quello eventualmente rilasciato ai regolarizzandi, consiste proprio nell’iscrizione al SSR e ciò è indirettamente confermato da quanto specificato nella Circolare ministeriale e cioè che la presa in carico dell’assistito è retroattiva e che gli oneri “non potranno essere rendicontati al Ministero dell’Interno” (quindi sono a carico del SSR).
Riteniamo comunque che, nella fase di chiarimento locale delle procedure amministrative, non è possibile rifiutare le prestazioni sanitarie, almeno come STP.
L’auspicio, a fronte di tale approccio confuso, è quello che il “ritrovato” Ministero della Salute e/o le singole Regioni si esprimano prontamente in modo chiaro e definitivo.
(SG)
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