Gli immigrati irregolari con figli minori possono rimanere "con un permesso di soggiorno temporaneo" nel nostro Paese.

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Lo sottolinea la Cassazione secondo la quale "non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto". In questo modo, la prima sezione civile (sentenza 823) ha accordato un permesso temporaneo di due anni ad un padre irregolarmente presente N.C. che chiedeva di rimanere a Milano per rimanere vicino ai due figli piccoli. A nergargli la possibilita' di restare nel nostro Paese era stata la Corte d'Appello di Milano nel maggio 2008. Contro l'espulsione la difesa dell'immigrato ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour, accogliendo il ricorso, ha accordato al padre in condizione di irregolarità giuridica la possibilita' di rimanere "per due anni" sostenendo che "non si puo' ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia". Del resto, annota ancora la suprema Corte articolo 31 del decreto legislativo 286 del '98 alla mano, viene riconosciuto "allo straniero adulto la possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro". Una disposizione favorevole all'immigrato irregolare che in quanto tale non avrebbe piu' i requisiti per rimanere nel nostro Paese che deve essere inquadrata dicono gli 'ermellini', in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con i genitori". (Roma, 20 gen. 2010: Dav/Zn/Adnkronos)

Sentenza di cassazione n. 823 del 19 gennaio 2010