Atti Costitutivi

Categoria: SIMM

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI

 Art. 1.

È costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione senza scopo di lucro di carattere nazionale denominata SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI (acronimo S.I.M.M.) avente sede legale in via Marsala n. 103 a Roma. Possono essere istituite sedi secondarie in tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria. L’Associazione S.I.M.M. è costituita a tempo indeterminato. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione.


Art. 2.

L’Associazione S.I.M.M., richiamandosi a quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Costituzione della Repubblica, pone a fondamento del proprio operato i seguenti principi etici:

  • la difesa incondizionata della dignità umana;
  • l’uguaglianza delle persone, indipendentemente dalla loro origine, cultura, provenienza, genere, orientamento sessuale, opinioni politiche, filosofiche, confessionali e da differenti status giuridici, amministrativi, economici e sociali;
  • la nonviolenza come regola di condotta per la risoluzione di ogni forma di conflitto o controversia;
  • la tutela della salute come valore primario universale, bene indivisibile, condizione indispensabile alla piena espressione delle potenzialità dell’individuo e interesse della collettività;
  • la propria natura di associazione laica e aconfessionale, estranea a logiche di appartenenza partitica o settaria;
  • il diritto-dovere di partecipazione ai processi decisionali che riguardano il bene comune e l’interesse generale;
  • la propria autonomia e indipendenza;
  • il vincolo della trasparenza nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati.

Gli associati svolgono quindi la propria attività all’interno della S.I.M.M. nel rispetto dei principi summenzionati ed in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi soggetto pubblico o privato con o senza scopo di lucro.

Art. 3.

L’Associazione S.I.M.M., per il perseguimento degli scopi e nel rispetto dei principi sopra menzionati:

  • promuove, collega e coordina attività socio-sanitarie in favore di individui, gruppi e comunità con esperienza o storia di immigrazione;
  • promuove e favorisce attività di studio e ricerche nel campo della salute dei migranti, rifugiati e rom, e dell’approccio transculturale alla salute;
  • costituisce un 'forum' per lo scambio, a livello nazionale e internazionale, di informazioni e metodologie di approccio alla persona immigrata;
  • patrocina e gestisce attività formative nel campo della tutela e della promozione della salute dei migranti, anche con riferimento all’Educazione Continua in Medicina (ECM);
  • promuove l’impegno civile e costruisce collaborazioni per garantire l’accessibilità e la fruibilità del diritto alla tutela della salute e all’assistenza sanitaria senza esclusioni;
  • sostiene iniziative e percorsi volti a favorire i processi di integrazione e di inclusione sociale.

A tal fine può svolgere attività di:

  • organizzazione di iniziative quali congressi, convegni, corsi e seminari a carattere informativo, formativo - comprese quelle di Educazione Continua in Medicina (ECM) - e culturale;
  • produzione, promozione e diffusione di libri, periodici, ricerche, video e materiali informatici e multimediali su temi legati alle migrazioni e all’approccio transculturale alla tutela della salute;
  • organizzazione di dibattiti, conferenze, mostre, a contenuto divulgativo, volti a informare correttamente la collettività sui diversi aspetti e le implicazioni sanitarie e sociali del fenomeno migratorio;
  • approfondimento scientifico di temi legati alia salute dei migranti anche attraverso la partecipazione a ricerche tematiche;
  • collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Associazioni pubbliche e private operanti per scopi analoghi;
  • gestione di interventi preventivi e assistenziali rivolti a soggetti fragili.

La S.I.M.M. rende pubbliche periodicamente, attraverso il sito web ed altri canali, la propria attività scientifica ed altre attività ritenute di particolare rilievo.

La S.I.M.M.:

  • non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
  • non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

Art. 4.

Il patrimonio dell’Associazione S.I.M.M. è costituito da:

  • contributi degli associati;
  • liberalità di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private;
  • eventuali donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione S.I.M.M. a titolo di incremento del patrimonio dovranno essere elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio di Presidenza.

Art.5.

L’Associazione S.I.M.M, persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • quote associative;
  • rendite patrimoniali;
  • contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private;
  • proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività connesse a quelle istituzionali.

Art. 6.

L’Associazione S.I.M.M è composta dalle seguenti tipologie di soci che condividono interesse ed impegno nell’area della ‘medicina delle migrazioni’ e, più in generale, della promozione e tutela della ‘salute delle popolazioni migranti’:

  1. a) Soci Fondatori;
  2. b) Soci Onorari;
  3. c) Soci Ordinari;
  4. d) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno dato vita alla S.I.M.M. sottoscrivendone l’atto costitutivo.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che, per particolari meriti conseguiti in coerenza con i principi etici e gli scopi della S.I.M.M., vedano conferirsi tale riconoscimento dal Consiglio di Presidenza.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono e rispettano i principi e gli scopi dell’Associazione di cui all’Art. 2 e ne esercitino le attività previste dall’Art. 3. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Presidenza domanda scritta con allegati curriculum vitae e presentazione di un socio. Tale domanda sarà esaminata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio di Presidenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei diniego stesso.

L’esclusione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio di Presidenza in relazione a:

  • assenza o perdita dei requisiti per l’ammissione;
  • dichiarazione di interdizione o inabilità;
  • mancato versamento della quota associativa;
  • comportamento lesivo ai danni dell’associazione.

Contro il provvedimento di espulsione è consentito ricorso da presentarsi al Consiglio dì Presidenza entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

L’adesione all’Associazione S.I.M.M. comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. È fatto obbligo al socio di rispettare le norme statutarie e di versare la quota associativa deliberata dal Consiglio di Presidenza nei termini da questo dettati.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione S.I.M.M. Sarà cura del Consiglio di Presidenza stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.


Art. 7.

Sono organismi della Associazione S.I.M.M.:

  • il Consiglio di Presidenza (C.d.P.);
  • il Presidente;
  • il Segretario-Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • i Gruppi territoriali Immigrazione e Salute (Gr.I.S.);
  • l’Organismo di Collegamento Nazionale (O.C.N.);
  • l'Assemblea dei Soci.

Art. 8.

L’Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico.

L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Presidenza. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza o di almeno un quarto degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della riunione per posta elettronica o ordinaria. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.


Art. 9.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Spetta all’Assemblea:

  1. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. approvare la relazione morale del Presidente;
  3. eleggere il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale;
  5. modificare lo statuto;
  6. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2532 del Codice Civile.

La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano di appartenenza alla Associazione.

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 10.

Il Consiglio di Presidenza (C.d.P.) è composto dai Presidente e da altri otto membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dei Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza elegge nel proprio seno il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e il Coordinatore nazionale dei Gr.I.S. che restano in carica per la durata del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno cinque consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio di Presidenza è tenuto a:

  • promuovere le attività dell’Associazione;
  • deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare un Regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;
  • elaborare un Codice Etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare l’accettazione dell’istituzione, la sospensione o la soppressione dei Gruppi Immigrazione e Salute (Gr.I.S.);
  • nominare il Comitato Scientifico i cui membri possono anche non essere soci dell’Associazione;
  • approvare la costituzione dei Gruppi di Lavoro (G.L.) interni di natura tecnico-scientifica e individuarne i referenti;
  • pubblicare nel sito istituzionale i bilanci preventivi, consultivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

Il Consiglio di Presidenza può inoltre:

  • individuare e nominare tra i soci S.I.M.M., secondo specifiche necessità e competenze, i propri rappresentanti in organismi tecnici esterni;
  • proporre modifiche statutarie.

L’incarico di componente il Consiglio di Presidenza è gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Art. 11.

Il Presidente rimane in carica 4 (quattro) anni e non può essere eletto più di due volte consecutive; ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

  1. predisporre l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea generale dei soci;
  2. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione anche attraverso l’affidamento dì eventuali deleghe ai membri del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12.

Il Segretario-Tesoriere supporta l'operatività del Consiglio di Presidenza; mantiene i contatti con i Soci; presenta ad ogni riunione del Consiglio di Presidenza una relazione sull’attività svolta dalla Società e un elenco delle entrate e delle uscite; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza; gestisce i libri dei soci, i libri contabili e i libri dei verbali.

L’incarico di Segretario-Tesoriere è gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.


Art. 13.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili; esamina il bilancio predisposto dal Consiglio di Presidenza; accerta con cadenza semestrale la consistenza di cassa. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Presidenza. I membri del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Presidenza, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

L’incarico di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.


Art. 14.

I Gruppi territoriali Immigrazione Salute (Gr.I.S.) costituiscono le sezioni locali della S.I.M.M. e ne realizzano a livello territoriale gli scopi così come definiti dallo Statuto.

I Gr.I.S. possono:

  • promuovere proposte di politiche locali, ricerche o progetti;
  • raccogliere documentazione;
  • effettuare consulenze specifiche;
  • organizzare o favorire percorsi formativi e culturali quali convegni, corso e seminari;
  • dare patrocinio gratuito ad iniziative che ritengano adeguate secondo gli scopi statutari.

I Gruppi territoriali Immigrazione Salute possono essere istituiti previa comunicazione al Presidente e successiva delibera di accettazione da parte del Consiglio di Presidenza della S.I.M.M., che ne definisce l’ambito territoriale di intervento.

Alle attività dei Gr.I.S. possono partecipare anche non iscritti alla S.I.M.M., rappresentanti di strutture e associazioni locali (cittadine, regionali o interregionali) che abbiano fatto richiesta formale di adesione e la cui attività si svolga a favore degli immigrati.

I Gr.I.S. propongono, tra gli aderenti che sono soci S.I.M.M., un rappresentante, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Presidenza, con funzioni di portavoce, responsabile operativo della organizzazione locale e del raccordo con la struttura centrale.

L’incarico di rappresentante dei Gr.I.S. è gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Almeno una volta l’anno la documentazione prodotta e/o raccolta deve essere inviata dai Gr.I.S. al Consiglio di Presidenza con una relazione dell’attività svolta.

Art. 15.

L’Organismo di Collegamento Nazionale (O.C.N.) è costituito dal Consiglio di Presidenza e dai rappresentanti dei Gr.I.S.. L’O.C.N. si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 2 (due) anni, per lo scambio di esperienze e per esprimere raccomandazioni tecniche.


Art. 16.

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Presidenza, svolge un ruolo di natura consultiva a supporto del C.d.P. di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo i metodi validati dalla comunità scientifica internazionale.

L’incarico di componente il Comitato Scientifico è gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Art. 17.

I legali rappresentanti, gli amministratori o i promotori della S.I.M.M. non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società o dell'Associazione.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazioni aventi finalità analoghe con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


La Società è stata costituita a Roma il 27 febbraio 1990

Lo Statuto è stato modificato ed approvato dalle Assemblee dei Soci SIMM: Palermo, 28 giugno 1998; Erice (Tp), 21 maggio 2002; Palermo, 20 maggio 2011; Cividale del Friuli (Ud), 12 maggio 2017; Catania, 19 aprile 2018. Il presente Statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma il 28 maggio 2018, atto n. 4609, serie 3.

 

Statuto SIMM aggiornato al 2018 

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