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Atti costitutivi

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI

 

 

 

1. Scopi: è costituita una Società scientifica denominata SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI (S.I.M.M.) avente per scopi:

a) Promuovere, collegare e coordinare le attività sanitarie in favore degli immigrati in Italia.
b) Favorire attività volte ad incrementare studi e ricerche nel campo della medicina delle migrazioni.
c) Costituire un 'forum' per lo scambio, a livello nazionale ed internazionale, di informazioni e di metodologie di approccio al paziente immigrato.
d) Patrocinare attività formative nel campo della tutela della salute degli immigrati.


La S.I.M.M. è una società scientifica senza scopo di lucro.

 

2. Sede: è decisa, su proposta del Presidente ed approvata dal Consiglio di Presidenza, ad ogni rinnovo del Consiglio stesso. Essa può cambiare ogni quattro anni o rimanere invariata.

 

3. Soci: possono essere Soci della S.I.M.M. persone che si occupano dei problemi socio-sanitari degli immigrati.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci fondatori: sono le persone fisiche che hanno dato vita alla società sottoscrivendone l'atto costitutivo.
b) Soci ordinari:
sono le persone che hanno fatto richiesta di iscrizione previa presentazione di almeno due altri Soci e la cui domanda con allegato curriculum vitae sia stata accettata dal Consiglio di Presidenza.
c) Soci onorari:
sono le persone fisiche che a giudizio del Consiglio di Presidenza hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi della S.I.M.M. e la cui nomina viene convalidata dall'assemblea.
I Soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea e ratificata dal Consiglio di Presidenza.

 


4. Per il raggiungimento degli scopi della società viene istituito come organismo tecnico della S.I.M.M. un Organismo di Collegamento Nazionale delle organizzazioni e strutture sanitarie le cui attività si svolgano in favore degli immigrati. La partecipazione al collegamento nazionale avviene dietro presentazione di domanda scritta del responsabile della struttura con allegata documentazione dell'attività svolte nel campo della medicina della migrazione. Le domande sono vagliate ed accettate dal Consiglio di Presidenza. Almeno un responsabile/referente della struttura deve essere socio S.I.M.M. . L'Organismo di Collegamento Nazionale può a sua volta distribuirsi in Unità Operative Territoriali previo comunicazione al Consiglio di Presidenza.


5.  Sono organismi della S.I.M.M.:

  • L'ASSEMBLEA DEI SOCI, a cui partecipano di diritto tutti i Soci. Viene convocata ordinariamente almeno una volta ogni 2 anni dal Presidente. Può essere inoltre convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza o di almeno un quarto dei Soci. Essa provvede alla nomina del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti; all'approvazione della relazione annuale predisposta dal Presidente ed all'approvazione del bilancio della Società.
  • Il PRESIDENTE rimane in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive. E' il rappresentante legale della Società ed è il portavoce dei pareri espressi dall’assemblea dei Soci. Il Presidente convoca l’assemblea dei Soci ed il Consiglio di Presidenza e la riunione dell'Organismo di Collegamento Nazionale almeno una volta ogni 2 anni. Il Presidente può delegare proprie singole facoltà ad un membro del Consiglio di Presidenza. Redige inoltre l'Ordine del Giorno delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Presidenza.
  • Il CONSIGLIO DI PRESIDENZA è composto dal Presidente, dai Past President e da altri sei membri. Il Consiglio dura in carica 4 anni, è incaricato dell'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; provvede ad elaborare un Regolamento interno per l'attività della Società e per quanto non espressamente previsto dal presente statuto; nomina un Consigliere Segretario ed un tesoriere. Il Consiglio viene convocato su richiesta del Presidente o di uno dei componenti. All'inizio di ogni anno dovrà stabilire un bilancio di previsione delle spese correnti.
  • L'ORGANISMO DI COLLEGAMENTO NAZIONALE è costituito dal Consiglio di Presidenza da un rappresentante per ogni ente che partecipa al Collegamento. Il Collegamento nazionale è riunito in assemblea dal presidente almeno una volta ogni 2 anni per lo scambio di esperienze e per esprimere raccomandazioni tecniche.
  • Il SEGRETARIO mantiene i contatti con i Soci e con le organizzazioni collegate dalla Società e su mandato del Presidente convoca in riunione le organizzazioni facenti parte dell'Organismo di Collegamento Nazionale e l'Assemblea dei Soci. Il Segretario presenta ad ogni riunione una re¬lazione sull'attività della Società e rende operative le indicazioni formulate dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza. Il Presidente sentito il Consiglio di Presidenza può delegare il Segretario alla firma.
  • Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da 3 persone non appartenenti necessariamente alla Società.

 

6. La Società potrà stipulare convenzioni, a nome delle Associazioni che partecipano all'Organismo di Collegamento Nazionale, previo assenso formale delle stesse, se finalizzate a progetti di interesse nazionale che coinvolgono due o più associazioni.

 

 

7. Il fondo comune della società è costituito dalle quote associative stabilite dall'assemblea, da donazioni e da lasciti.

 

 

8. Le modifiche di Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio di Presidenza all'unanimità oppure proposte per iscritto da almeno un terzo dei Soci: risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno due terzi dei presenti votanti all'assemblea generale dei Soci.

 

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- Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza della SIMM

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